Tamponamento a catena
Imperia
Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c. con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza
Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna.
Cassazione n. 8646 del 2003
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La presunzione è superata qualora sia fornita la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno o la prova sull’attribuibilità esclusiva ad alcuno del fatto dannoso e dei danni conseguenti. Corte Appello Milano 2003
Presunzione
Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione, relativamente agli autoveicoli intermedi con esclusione del primo e dell’ultimo veicolo della colonna, l’art. 2054, comma 2, c.c. con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponati e tamponanti, fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Cassazione n. 7020 del 1999
Colpa concorrente del tamponato
In materia di circolazione stradale, non è vero che ad ogni ipotesi di tamponamento corrisponda colpa esclusiva dell’investitore, ben potendo il tamponamento essere determinato dal fatto che il tamponato si sia immesso nella traiettoria del tamponante in modo improvviso ed in violazione di una precisa norma di comportamento.
Tribunale Savona, 13 agosto 2004
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