Danno biologico, danno esistenziale

Danno non patrimoniale comprende

- Danno morale soggettivo : turbamento stato d’animo.

- Danno biologico in senso stretto : lesione all’integrità fisica e psichica della persona costituzionalmente garantità dall’articolo 32 costituzione.

- Danno esistenziale : lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Corte di Cassazione Civile
2 febbraio 2007 n. 2311

La perdita della capacità sessuale rientra nel danno biologico, ma puo’ costituire anche danno esistenziale, la cui rilevanza va autonomamente apprezzata e valutata equitativamente nell’ambito dell’integrale risarcimento del danno non patrimoniale subito (2059 c.c.)

SENTENZA 13546/2000

RISARCIMENTO DANNO

La Corte di Cassazione, nel fare il punto sugli orientamenti interpretativi maturati all’esito della progressiva evoluzione della disciplina post-codicistica in tema di risarcimento del danno alla persona, riconosce esplicitamente tale autonoma voce di danno, collocandola ( nell’ambito del “sistema bipolare” delineato all’esito dell’intervento razionalizzatore di Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e Cass. 31 maggio 2003, n. 8828 ) unitamente al danno morale “soggettivo” ed al danno biologico all’interno della categoria generale del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., quale danno alla salute in senso lato che ( pur dovendo -diversamente dal danno morale soggettivo- obiettivarsi, e rimanendo integrata, a differenza del danno biologico, a prescindere dalla relativa accertabilità in sede medico-legale ), in presenza di lesione di interessi essenziali della persona come quellidanni esistenziali biologici costituzionalmente garantiti della salute, della reputazione, della libertà di pensiero, della famiglia, ecc. si sostanzia in una modificazione ( peggiorativa ) della personalità dell’individuo.
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