Articolo 615 bis c.p. “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Il secondo comma del predetto articolo stabilisce, inoltre, che “Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo”.
La Cassazione ha però precisato che :
E’ da escludere che l’integrazione del delitto ipotizzato dall’art .615-bis cp. postuli l’intrusione fisica in uno dei luoghi indicati dall’art., 614 cp, poichè una tale condotta è sanzionata dal reato di violazione di domicilio.
Al contrario, l’illecito punisce le intrusioni nel domicilio altrui, realizzate mediante insidiosi mezzi tecnici (strumenti di ripresa visiva o sonora) all’insaputa o contro la volontà di chi ha lo “ius excludendi”.