Art. 116 c.c. “Matrimonio della straniero nella Repubblica”
Sentenza della Corte costituzionale n. 245 del 20 luglio 2011.
Si segnala che la Sentenza della Corte costituzionale n. 245, del 20 luglio 2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, c. 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole “nonchè un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano“.
Pertanto il permesso di soggiorno non è più richiesto per la celebrazione del matrimonio davanti i sindaci.
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