Tutela Privacy
Condominio
e tutela privacy
Le
regole per
il condominio
Queste in sintesi i punti principali.
-
Il
condominio, in quanto
titolare del trattamento, può trattare solo informazioni
personali pertinenti e necessarie
per la gestione e l'amministrazione delle parti comuni. Le informazioni
possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi
collettivi), sia i singoli partecipanti (dati anagrafici,
indirizzi, quote millesimali). I numeri di telefono possono
essere trattati solo con il consenso degli interessati, a meno che
compaiano già in elenchi telefonici pubblici.
-
Per
verificare l'esattezza
degli importi dovuti, ciascun condòmino
può essere informato, in sede di rendiconto annuale o su
richiesta, delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti.
-
I
dati
sanitari possono essere trattati solo se indispensabili ai
fini dell'amministrazione del condominio (come in caso
di danni a persone anche diverse dai condomini, o per particolari
deliberazioni, come nel caso dell'abbattimento delle cosiddette
"barriere architettoniche").
-
La
comunicazione
di dati personali è consentita con il consenso o se
ricorrono altri presupposti di legge. La partecipazione
all'assemblea condominiale di estranei è consentita con
l'assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge, ad esempio
può trattarsi di tecnici o consulenti chiamati ad
intervenire su problemi all'ordine del giorno. É possibile
videoregistrare l'assemblea solo con il consenso informato
dei partecipanti.
Privacy
Datore di lavoro e Tutela Privacy
Il
datore di lavoro non
può monitorare la navigazione in Internet del dipendente.
Il
Garante privacy ha vietato a una società l'uso dei dati
relativi alla navigazione in Internet di un lavoratore che, pur non
essendo autorizzato, si era connesso alla rete da un computer
aziendale.
Il datore di lavoro, dopo aver sottoposto a esame i dati del
computer, aveva accusato il dipendente di aver consultato siti a
contenuto religioso, politico e pornografico, fornendone l'elenco
dettagliato.
Per
contestare l'indebito
utilizzo di beni aziendali,
afferma il Garante nel suo provvedimento,
sarebbe stato in questo caso sufficiente verificare gli avvenuti
accessi a Internet e i tempi di connessione senza indagare sui
contenuti dei siti. Insomma, altri tipi di controlli
sarebbero stati
proporzionati rispetto alla verifica del comportamento del dipendente.
(c)
2006 Avvocato
Angelo Massaro - Imperia
Imperia - Sanremo - Arma di Taggia
Consulenza Legale Privacy sitemap |