Novità
mobbing
: Circolare
Inps
n. 95/bis del 2006
Si osserva che
per la giurisprudenza prevalente gli elementi essenziali del
Mobbing sono:
1)
l’aggressione o persecuzione di carattere
psicologico;
2) la sua
frequenza, sistematicità e durata nel
tempo;
3) il suo andamento progressivo;
4) le conseguenze patologiche gravi
che ne derivano per il
lavoratore.
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Il
lavoratore,
per ottenere il risarcimento da mobbing, deve
dimostrare il collegamento
della malattia con una pluralità di comportamenti
che si
inseriscono in una precisa strategia persecutoria
posta in
essere dal datore di lavoro al fine di isolarlo
psicologicamente e
fisicamente (danno da mobbing).
Novità
Il datore di lavoro è obbligato a risarcire
al dipendente il danno biologico
conseguente a una pratica di mobbing
posta in essere dai colleghi di lavoro, ove venga accertato che il
superiore gerarchico, pur essendo a
conoscenza dei comportamenti scorretti
posti in essere da questi ultimi, non si sia attivato per farli cessare.
Cassazione
n. 18262 / 2007
Definizione
e Accertamento
Il mobbing
è un fatto illecito consistente nella sottoposizione del
lavoratore ad azioni che, se pur singolarmente considerate, non
presentano carattere illecito, unitariamente considerate risultano
moleste e attuate con finalità persecutorie, tali da rendere
penosa per il lavoratore la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tribunale
Forli' 10 marzo 2005
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Per
"mobbing"
si intende un comportamento, reiterato nel tempo, da parte di una o
più persone, colleghi o superiori della vittima, teso a
isolarla e a respingerla dall'ambiente di lavoro, con conseguenze
negative dal punto di vista sia psichico sia fisico. In particolare, i
comportamenti vessatori devono essersi ripetuti con
continuità per un periodo minimo di almeno sei mesi.
Tribunale
Milano 29 ottobre 2004
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Il
cd. "mobbing"
è caratterizzato da diversi elementi essenziali quali :
l'aggressione o persecuzione di carattere psicologico.
Il
datore di lavoro risponde
del danno
da mobbing
(vale a dire l'aggressione alla sfera psichica del lavoratore) ex art.
2087 c.c., a
nulla rilevando che le condotte materiali siano state
poste in essere da colleghi pari grado della vittima, in
quanto quel
che rileva unicamente è che il datore sapesse - ovvero
potesse sapere - di quanto stava accadendo.
Cassazione
civile sez. lav. 23 marzo 2005, n. 6326
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Del
danno da mobbing
risponde il datore di lavoro, per "culpa in vigilando", anche quando
sia stato causato dai colleghi di lavoro della vittima.
Tribunale
Forli', 10 marzo 2005
Normativa
di riferimento - Leggi Anti Mobbing
Il datore di lavoro risponde
del danno
da mobbing
(vale a dire l'aggressione alla sfera psichica del lavoratore) ex art.
2087 c.c., a nulla rilevando che le condotte materiali siano state
poste in essere da colleghi pari grado della vittima, in quanto quel
che rileva unicamente è che il datore sapesse - ovvero
potesse sapere - di quanto stava accadendo.
Cassazione
civile sez. lav. 23 marzo 2005, n. 6326
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Premesso
che il termine "mobbing"
può essere generalmente riferito ad ogni ipotesi di pratiche
vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi
per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di
lavoro, nell'ipotesi in cui la tutela invocata attenga a diritti
soggettivi derivanti direttamente dal medesimo rapporto, lesi da
comportamenti che rappresentano l'esercizio di tipici poteri datoriali,
in violazione non
solo del principio di protezione delle condizioni di
lavoro, ma anche della tutela della professionalità prevista
dall'art. 2103 c.c. (in relazione alla quale si chiede il
ripristino
della precedente posizione di lavoro e della corrispondente qualifica),
la
fattispecie di responsabilità va ricondotta alla
violazione degli obblighi contrattuali stabiliti da tali norme,
indipendentemente dalla natura dei danni subiti dei quali si chiede il
ristoro e dai riflessi su situazioni soggettive (quale il diritto alla
salute) che trovano la loro tutela specifica nell'ambito dei rapporto
obbligatorio.
Il mobbing
cui sia sottoposto il lavoratore, oltre a potere causare sia un danno
patrimoniale che biologico,
ovviamente risarcibili, genera
necessariamente tanto un danno
morale, quanto un danno
esistenziale,
cioè di natura dinamico-relazionale, autonomamente e
cumulativamente risarcibili ex art. 2059 c.c., anche se l'illecito non
costituisca reato.
Tribunale
Agrigento 1 febbraio
2005
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In
ipotesi di mobbing,
la lesione dei diritti fondamentali del lavoratore è
produttiva di danno esistenziale ravvisabile nelle ferite inferte alla
sfera di autostima ed eterostima in ambito lavorativo ed alla immagine
professionale del lavoratore medesimo, ridimensionata senza sua colpa a
seguito di quanto subito dai colleghi di pari grado (c.d. mobbing orizzontale) e/o dai superiori (mobbing verticale o bossing): tale danno
alla professionalità del lavoratore, tutelata dagli art. 2,
35 e 41 cost., è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Tribunale
Forli' 10 marzo 2005
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Il
lavoratore vittima del
mobbing che provi che le
conseguenze preguidizievoli sono in rapporto di causalità
con le
attività persecutorie compiute per nuocerloha diritto alla riparazione di tutti gli aspetti non
patrimoniali di
danno sofferti,
anche se per la liquidazione non potrà che
farsi
ricorso al criterio dell'equità,
trattandosi di
riparare la lesione di valori inerenti alla persona.
L'illecito
del datore di
lavoro nei confronti
del lavoratore consistente nell'osservanza di una condotta protratta
nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata
all'emarginazione del dipendente (cd. mobbing)
si può
realizzare con comportamenti materiali o provvedimentali dello stesso
datore di lavoro
indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali
previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
La sussistenza della lesione del
bene protetto e delle sue conseguenze
deve essere verificata considerando l'idoneità offensiva
della
condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata,
per la
sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue
caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una
connotazione emulativa e pretestuosa.
Cassazione
6 marzo 2006 n. 4774
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Mobbing
e codice penale
La sentenza 33624 del 2007 Quinta
Sezione Penale dopo aver ribadito la nozione ormai
consolidata di mobbing, ovvero di di condotta che si protrae nel tempo
con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione
del lavoratore, si preoccupa di inquadrare il fenomeno dal punto di
vista penale.
Nel nostro codice
penale non esiste il reato di mobbing, pertanto la
condotta di mobbing potrà
costituire reato solo se ricade nelle altre
figure di reato già esistenti.
Condotta di mobbing
che suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma la
reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, convergenti sia
nell'esprimere l'ostilità verso la vittima sia nel mortificarla ed
isolarla nell'ambiente di lavoro.
Ora
la figura di reato
piu' vicina ai connotati caratterizzanti al cd.
Mobbing è il reato di
maltrattamenti di cui all'articolo 572 commessa
da persona dotata di autorità per l'esercizio di una
professione.
Quindi
concludendo mancando nel nostro ordinamento una figura
tipicizzata del reato di mobbing esiste una certa difficoltà nel
perseguirla.
Difficoltà che non esiste nel campo della giustizia civile dove le
cause di risarcimento del mobbing trovano una solida base giuridica
nella giurisprudenza della Cassazione e dei tribunali civili.
Richiesta informazioni.
Segnalazioni. telefono
0183 960 182 - fax 0183 960 915
I dati sotto riportati sarano inviati anche alla
dott.ssa Ivana Nannini, esperta mobbing.