| Impugnazione Licenziamento Sentenze a cura dell' Avvocato Angelo
MassaroImperia - Sanremo - Arma di Taggia Avvocato telefono 0183 960182 Termine Impugnazione Licenziamento Il
lavoratore ha l'onere di impugnare il licenziamento entro 60 giorni a
pena di decadenza.
Tale termine decorre dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento. Il termine di impugnazione è insuscettibile di interruzione o di sospensione. Nel caso in cui l'impugnazione del licenziamento avvenga direttamente con ricorso al giudice del lavoro, è necessario che tanto il ricorso quanto il decreto di fissazione dell'udienza di discussione siano notificati entro i 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento. La mancata impugnazione del licenziamento nel termine di decadenza legale preclude l'accertamento dell'illegittimità del recesso ai fini della tutela sia reale che risarcitoria, in quanto viene a mancare il presupposto necessario. --------------------------------------------------------------------- Forma della Impugnazione
L'atto
di impugnazione deve rivestire la forma
scritta
ad substantiam, con la conseguenza che esso non può essere
dimostrato attraverso il ricorso alla prova testimoniale Impugnazione del licenziamento tramite telegramma Con riguardo al caso di utilizzazione di un telegramma dettato attraverso l'apposito servizio telefonico per l'intimazione del licenziamento, il requisito della forma scritta deve ritenersi sussistente qualora - in caso di contestazione - sia provata, anche per mezzo di testimoni o presunzioni, la effettiva provenienza del telegramma dall'apparente autore della dichiarazione, così come la forma scritta richiesta per il licenziamento (e per l'impugnazione stragiudiziale dello stesso) è integrata dalla consegna dell'ordinario telegramma all'ufficio postale, da parte del mittente o per suo incarico, oppure dalla sottoscrizione da parte del mittente. Cassazione n.10291/2005 ---------------------------------------------------------------------Impugnazione del licenziamento tramite fax L'impugnazione può avvenire anche tramite fax. Quest'ultimo rientra tra quelle riproduzioni meccaniche che l'articolo 2712 c.c. afferma costituire piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità
Divieto prova testimoniale L'impugnazione stragiudiziale, ex art. 6 l. n. 604 del 1966, è un atto negoziale unilaterale e ricettizio, per il quale la legge richiede la forma scritta "ad substantiam" e che pertanto non può essere dimostrato attraverso il ricorso alla prova testimoniale Cassazione n.
11059/2000 --------------------------------------------------------------------- Tribunale Imperia - Tribunale Sanremo --------------------------------------------------------------------- Nel caso di licenziamento intimato verbalmente Il licenziamento intimato verbalmente, in quanto inefficace, è sottratto all'onere di impugnazione nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 l. n. 604 del 1966 e consente al lavoratore di agire in giudizio per far valere il vizio senza limiti di tempo, essendo imprescrittibile l'azione volta a farne dichiarare la nullità. Tribunali Trapani 11 agosto 2004 ---------------------------------------------------------------------Formulario : La lettera di impugnazione Spettabile ditta
___________________________________ con la presente impugno
ad ogni effetto di legge e di contratto il provvedimento di licenziamento comunicatomi in data __________________________ in quanto illegittimo e comunque non sorretto da giusta causa o giustificato motivo. Data e firma del lavoratore --------------------------------------------------------------------- Richiesta informazioni.
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