Affidamento condiviso
Divorzio Separazione
LEGGE
8 febbraio 2006, n.54
Disposizioni
in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei
figli.
(GU
n. 50 del 1-3-2006)
Art.
1.
(Modifiche
al codice civile)
«Art.
155. - (Provvedimenti
riguardo ai figli) – Anche
in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il
diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da
entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la
finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia
la
separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi
alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e
materiale di essa.
Valuta
prioritariamente la possibilità
che
i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure
stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e
le modalità della loro presenza presso ciascun genitore,
fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di
essi
deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e
all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari
all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i
genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà
genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le
decisioni
di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione,
all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo
tenendo
conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e
delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è
rimessa al giudice. Limitatamente
alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i
genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi
diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori
provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio
reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di
un assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare
considerando:
1) le attuali
esigenze del figlio;
2) il tenore
di vita goduto dal
figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i
tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le
risorse
economiche di entrambi i genitori;
5)
la valenza economica dei
compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno
è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di
altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le
informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto
della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
«Art.
155-bis. - (Affidamento a un solo genitore e
opposizione
all’affidamento condiviso) – Il
giudice può
disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori
qualora
ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento
all’altro
sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei
genitori
può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento
esclusivo
quando sussistono le condizioni indicate al primo comma.
Il giudice,
se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al
genitore
istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore
previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda
risulta
manifestamente infondata, il giudice può considerare il
comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei
provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo
ferma
l’applicazione dell’articolo 96 del codice di
procedura civile.
Art.
155-ter. - (Revisione delle disposizioni
concernenti
l’affidamento
dei figli) – I genitori
hanno diritto di
chiedere in ogni
tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l’affidamento dei
figli, l’attribuzione dell’esercizio della
potestà su di
essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla
modalità del contributo.
Art. 155-quater. –
(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di
residenza) – Il
godimento della casa familiare è
attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei
figli.
Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione
dei
rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale
titolo
di proprietà. Il diritto
al godimento della casa familiare
viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di
abitare
stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio
o
contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
assegnazione e quello
di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi
dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la
residenza o il domicilio, l’altro coniuge può
chiedere, se
il mutamento interferisce con le modalità
dell’affidamento,
la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi
compresi quelli economici.
Art.
155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli
maggiorenni) – Il
giudice, valutate le circostanze, può
disporre in
favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il
pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa
determinazione del giudice, è versato direttamente
all’avente
diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n.
104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore
dei figli minori.
Art.
155-sexies.
- (Poteri del giudice e ascolto del minore)
– Prima
dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti
di cui
all’articolo 155, il giudice può assumere, ad
istanza di
parte o d’ufficio, mezzi di prova.
Il giudice dispone,
inoltre,
l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni
dodici e
anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora
ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le
parti e
ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione
dei
provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i
coniugi,
avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un
accordo, con particolare riferimento alla tutela
dell’interesse
morale e materiale dei figli».
1.
Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura
civile, è aggiunto il seguente:
«Contro
i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre
reclamo
con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera
di
consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di
dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
2.
Dopo l’articolo 709-bis del codice di
procedura civile, è
inserito il seguente:
«Art.
709-ter. - (Soluzione delle controversie e
provvedimenti in
caso
di inadempienze o violazioni) –
Per la soluzione
delle controversie insorte tra i genitori in ordine
all’esercizio
della potestà genitoriale o delle modalità
dell’affidamento è competente il giudice del
procedimento in
corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710
è
competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A
seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i
provvedimenti opportuni. In caso di
gravi inadempienze o di atti che
comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto
svolgimento delle modalità dell’affidamento,
può
modificare i provvedimenti in vigore e può, anche
congiuntamente:
1)
ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei
danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3)
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei
confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di
75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle
ammende.
I
provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili
nei modi ordinari».
(c)
2006 Avvocato
Angelo Massaro
Avvocato Divorzista
Matrimonialista - Consulenza Legale
Imperia - Arma di Taggia - Sanremo
massaro@juris.it
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