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Decreto ingiuntivo
Decreto ingiuntivo -
Disciplina
Art. 633 Condizioni di ammissibilita' Su domanda di chi e' creditore di una somma
liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o
di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il
giudice competente pronuncia ingiunzione
di pagamento o di L'ingiunzione
puo' essere pronunciata anche se il diritto dipende da
una controprestazione o da una condizione, purche' il ricorrente offra
elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o
l'avveramento della condizione. Art. 634 Prova scritta Sono prove scritte idonee a norma del
numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonche' per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, anche a persone che non esercitano tale attivita', sono altresi' prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purche' bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonche' gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture. Art. 635 Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le
disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati. Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'art. 459, sono altresi' prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti. Art. 636 Parcella delle spese e prestazioni Nei casi previsti nei numeri 2 e 3
dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle
spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e
corredata dal parere della competente associazione professionale. Il
parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni e'
determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali. Decreto ingiuntivo - Art. 637 Giudice competente Per l'ingiunzione
e' competente il giudice
di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe
competente per la domanda proposta in via ordinaria. Per i crediti previsti nel numero 2
dell'art. 633 e' competente anche
l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si
riferisce. Gli avvocati o i notai possono altresi' proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono. Art. 638 Forma della domanda e deposito La domanda
di ingiunzione si propone con
ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'art. 125,
l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere
altresi' l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando e'
ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore
oppure la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente
possono essere fatte presso la cancelleria. Il ricorso e' depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 641. Art. 639 Ricorso per consegna di cose fungibili Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantita' di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che e' disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda puo' invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura. Art. 640 Rigetto della domanda Il giudice se ritiene insufficientemente
giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al
ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all'invito o
non ritira il ricorso oppure
se la domanda non e' accoglibile, il giudice la rigetta con decreto
motivato. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria. Art. 641 Accoglimento della domanda Se esistono le condizioni previste
nell'art. 633, il giudice, con
decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del
ricorso, ingiunge
all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la
cosa o la quantita` di cose chieste o invece di queste la somma di cui
all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso
avvertimento che nello stesso termine puo` essere fatta opposizione a
norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si
procedera` a esecuzione forzata. Quando concorrono giusti motivi, il termine
puo` essere ridotto sino a
dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l'intimato
risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine e' di
cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino a venti giorni. Se
l'intimato risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni e,
comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a
centoventi. Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia` efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento. Art. 642 Esecuzione provvisoria Se il credito
e' fondato su cambiale,
assegno bancario, assegno circolare, certificato di
liquidazione di
borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al
debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in
mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai
soli effetti dell'opposizione. L'esecuzione
provvisoria puo` essere concessa anche se vi e`pericolo di grave
pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione
sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il
giudice puo` imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice puo' anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482. Art. 643 Notificazione del decreto L'originale del ricorso e del decreto
rimane depositato in cancelleria. Il
ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica
a norma
degli art. 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite. Art. 644 Mancata notificazione del decreto Il decreto
d'ingiunzione diventa inefficace
qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta
giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della
Repubblica (escluse le province libiche), e di novanta giorni negli
altri casi; ma la domanda puo' essere riproposta.
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Avvocato Angelo Massaro - Imperia
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