Danno Mobbing
Denuncia mobbing
a cura
dell' Avvocato Angelo
Massaro
Imperia
Sanremo
Avvocato
mobbing
telefono
0183 960 182
INPS e MOBBING
Circolare
INPS n. 97
Roma, 4
giugno 2003
OGGETTO
Sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002.
Cessazione
del rapporto di lavoro per dimissioni.
SOMMARIO
Indennità
ordinaria di disoccupazione.Cessazione del rapporto di lavoro per
dimissioni per giusta causa. La Corte Costituzionale con sentenza n.
269 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 34, comma 5, della legge n. 448 del 23
dicembre 1998.

L'articolo 34, comma 5, della legge n. 448 del 23
dicembre
1998 ha disposto che la cessazione del rapporto di lavoro per
dimissioni intervenuta successivamente al 31 dicembre 1998 non dà
titolo in nessun caso all'erogazione dell'indennità ordinaria
di disoccupazione, agricola e non agricola, con requisiti normali -
di cui al decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive
modificazioni e integrazioni - e con requisiti ridotti di cui al
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e
integrazioni.
La Corte
Costituzionale peraltro, con sentenza n. 269 del 17-24
giugno 2002, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 34, comma 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, ha affermato il principio che le dimissioni per giusta
causa non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in
quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la
condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro.
Comportano, quindi, uno stato di disoccupazione involontaria e devono
ritenersi non comprese nell'ambito operativo dell'articolo 34, 5
comma.
Di
conseguenza il diritto all'indennità ordinaria di
disoccupazione, agricola e non agricola, deve essere
riconosciuto
ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per
giusta causa, e cioè quando si verifichi una causa
che
non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro
(articolo 2119 del codice civile). Si precisa che le
fattispecie
riconosciute dalla Corte di Cassazione e dai Tribunali di merito
concernono, ad esempio, le ipotesi di dimissioni per mancato
pagamento della retribuzione, per molestie sessuali e per
modificazioni delle mansioni.
Ciò
premesso, le Sedi procederanno a definire in conformità
le domande e i ricorsi pendenti, nonché a riesaminare
d'ufficio le domande e i ricorsi eventualmente definite in modo
difforme dal criterio contenuto nella presente circolare e sempre che
non sia già intervenuta la relativa decadenza.
Si precisa
infine che il termine per la presentazione della
domanda, in caso di disoccupazione derivante da dimissioni per giusta
causa, è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
* * * *
Circolare
INPS n. 163
Roma, 20 ottobre 2003
OGGETTO
Indennità
di disoccupazione ordinaria,
agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti; giusta
causa di dimissioni da parte del lavoratore;
integrazioni al testo della Circolare n. 97 del 4 giugno 2003.
SOMMARIO
Pagamento
dell'indennità ordinaria di disoccupazione in caso di
dimissioni per "giusta causa.
La
Circolare n. 97 del 4 giugno
2003, accogliendo l'orientamento indicato nella sentenza n. 269/2002
della Corte Costituzionale, prevede il pagamento dell'indennità
ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni
"per giusta causa", indicando, a titolo esemplificativo,
alcune fattispecie, riportate di seguito alle lettere a), b) e c).
Sulla base
di quanto finora indicato dalla giurisprudenza, si
considerano "per giusta causa" le dimissioni determinate:
a) dal
mancato pagamento della retribuzione;
b)
dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
c) dalle
modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
d) dal
c.d. mobbing, ossia di crollo dell'equilibrio
psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da
parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (spesso, tra l'altro,
tali comportamenti consistono in molestie
sessuali o
"demansionamento",
già previsti come giusta causa di
dimissioni). Il mobbing
è una figura ormai accettata dalla
giurisprudenza (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n.143/2000);
e) dalle
notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito
di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda
(anche Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
f) dallo
spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza
che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive" previste dall'art. 2103 codice civile (Corte di
Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
g) dal
comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore
gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione,
sentenza n.5977/1985). L'articolo 2119 codice civile ("Ciascuno
dei contraenti può recedere dal contratto ... a tempo
indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ...") demanda alla
giurisprudenza il compito di enucleare le varie fattispecie di
"giusta causa". Per tale motivo, l'INPS può
riconoscere l'indennità di disoccupazione solo nei casi in cui
sussista una delle cause già indicate dalla giurisprudenza.
Relativamente
alla presentazione delle domande, se il
lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà
corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui
risulti almeno la sua volontà di "difendersi
in giudizio"
nei confronti del comportamento
illecito del datore di lavoro
(allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi
d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di
lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a
comunicare l'esito della controversia
giudiziale o extragiudiziale.
Laddove l'esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della
giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di
quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così
come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro
successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al
pagamento dell'indennità di disoccupazione.
In attesa
di un adeguamento della modulistica, l'operatore INPS
che riceve la domanda dovrà avvisare il lavoratore che il
riconoscimento dell'indennità di disoccupazione sarà
provvisorio fino alla comunicazione dell'esito della controversia con
il datore di lavoro.
Si precisa
che tali criteri si applicano anche per l'indennità
ordinaria di disoccupazione agricola.
Richiesta informazioni.
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