Danno esistenziale. Danno
biologico. a
cura dell' Avv. Angelo
Massaro - ImperiaAvvocato Consulenza Legale Imperia Arma di Taggia Sanremo massaro@juris.it telefono 0183 960182 Danno non patrimoniale comprende ![]() - Danno morale soggettivo : turbamento stato d'animo. - Danno biologico in senso stretto : lesione all'integrità fisica e psichica della persona costituzionalmente garantità dall'articolo 32 costituzione. - Danno esistenziale : lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Corte di Cassazione Civile
2 febbraio 2007 n. 2311 La perdita della capacità sessuale rientra nel danno biologico, ma puo' costituire anche danno esistenziale, la cui rilevanza va autonomamente apprezzata e valutata equitativamente nell'ambito dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale subito (2059 c.c.) SENTENZA 13546/2000
RISARCIMENTO DANNO La Corte
di Cassazione, nel fare il
punto sugli orientamenti interpretativi maturati all’esito
della progressiva evoluzione della disciplina post-codicistica in tema
di risarcimento del danno alla persona, riconosce
esplicitamente tale autonoma voce di danno, collocandola (
nell’ambito del “sistema bipolare”
delineato all’esito dell’intervento
razionalizzatore di Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e Cass. 31 maggio
2003, n. 8828 ) La prova
del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto,
che deve essere accertato e liquidato anche quando venga
genericamente chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale in
assenza di specifiche limitazioni della domanda a solo
alcune delle altre voci ( danno morale, danno biologico ) che tale
categoria compongono, è a carico del danneggiato, e
può essere data anche a mezzo di presunzioni. LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO ESISTENZIALE Il danno da uccisione di congiunto, quale tipico danno-conseguenza che si proietta nel futuro, privo ( come il danno morale ed il danno biologico ) del carattere della patrimonialità, ben può, in ragione nella natura di tale danno e nella funzione di riparazione assolta mediante la dazione di una somma di denaro nel caso non reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, essere liquidato secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., in considerazione dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi, rimaste definitivamente compromesse. (c) 2006 Avvocato Angelo MassaroAvvocato Studio legale Consulenza Tribunale Imperia - Tribunale Sanremo - Giudice di Pace Arma di Taggia |