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Visto per turismo

Visto per turismo consente l’ingresso, per breve durata, in Italia e negli altri paesi dello Spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.

Adeguati mezzi finanziari di sostentamento (documenti di credito, fidejussione bancaria, polizza fidejussoria, ecc.), non inferiori a quanto stabilito dalle norme in materia;
Titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione);
Documentata disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.);
Polizza sanitaria;
Eventuale dichiarazione di invito sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente residente, con cui il dichiarante attesti la propria disponibilità ad offrire ospitalità in Italia nei confronti del richiedente

Dal quadro normativo vigente risulta quanto segue:
- secondo l’art. 5 del trattato di Schengen, ratificato dall’Italia con la l. n. 388/93, per l’ingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire “i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza”; tale condizione deve, in particolare, essere rispettata per il rilascio del visto uniforme di durata non superiore a tre mesi ;
- nello stesso senso l’art. 4 comma 3° d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto d’ingresso lo straniero deve dimostrare “di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza”;
- l’art. 5 comma 6° d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente “la finalità del viaggio”;
- secondo il punto 20 dell’allegato al decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12/07/00 il visto d’ingresso per ragioni di turismo è subordinato al deposito di documentazione comprovante:
“a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la Direttiva di cui all’art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.)”;
- la direttiva del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2000 quantifica, poi, gli importi dei mezzi di sussistenza necessari per il rilascio del visto d’ingresso per turismo graduandoli in relazione alla durata del soggiorno.

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