Espulsione clandestini. Inespellibilità per motivi di salute.
Espulsione stranieri. Con sentenza 1531 del 24 gennaio 2008 la Cassazione ha precisato l’assistenza sanitaria che legittima la permanenza.
In particolare sono coperti dalla garanzia dell’inespellibilità quegli interventi sanitari successivi alla rimozione chirurgica della patologia, essenziali per la vita e indispensabili al completamento o al conseguimento dell’efficacia dell’intervento chirurgico.
Approfondimenti : permesso
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