Procedura emersione colf badanti

Dalla Brochure del Ministero dell’Interno
Emersione regolarizzazione colf badanti

Per far fronte alle richieste e alle preoccupazioni di molte famiglie, il Governo ha previsto, all’interno del cosiddetto “decreto anticrisi”, un emendamento che prevede una procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, attiva sul sito del Ministero dell’Interno dal 1 al 30 settembre 2009.

La procedura consentirà, inoltre, di regolarizzare la presenza in Italia dei cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno, impiegati come collaboratori domestici o nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.

Utenti interessati

Potranno effettuare la dichiarazione di emersione i datori di lavoro:
- cittadini italiani;
- cittadini di un Paese membro dell’Unione Europea residenti in Italia;
- cittadini extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno CE di lungo periodo;
- familiari extracomunitari di cittadino comunitario che siano in possesso di carta di soggiorno.

La dichiarazione di emersione può essere presentata a favore dei lavoratori extracomunitari che al 30 giugno 2009 erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi.

Requisiti per l’emersione:

(a) Lavoro di sostegno al bisogno familiare – Colf

Possono presentare la domanda i datori di lavoro in possesso di un reddito annuo, per il 2008, non inferiore a 20 mila euro (se famiglia monoreddito).
Il reddito del nucleo familiare, invece, non potrà essere inferiore a 25 mila euro se i soggetti conviventi che percepiscono reddito sono più di uno.
Si può presentare una sola domanda per ciascun nucleo familiare.

(b) Assistenza a persone affette da patologie o handicap - Badanti

Possono presentare la domanda i soggetti in grado di dimostrare la limitazione dell’autosufficienza - propria o della persona per cui si richiede l’assistenza - al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro, tramite la documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Per i cittadini in precedenza riconosciuti invalidi, invece, sarà sufficiente presentare la documentazione di invalidità civile.
Si possono presentare massimo due domande per nucleo familiare. Nel caso in cui si presentino due domande per assistere la stessa persona, la certificazione medica dovrà attestarne la necessità.
Ciascun nucleo familiare può, quindi, chiedere la regolarizzazione di massimo tre lavoratori (1 colf e 2 badanti).

La Procedura
Quanto e come pagare

Prima di iniziare la procedura di emersone on line è necessario pagare un contributo di 500,00 euro per ciascun lavoratore. Il pagamento potrà avvenire utilizzando il modello F24 che potrà essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it unitamente alle istruzioni per la compilazione.
È necessario, inoltre, acquistare una marca da bollo di 14,62 euro, il cui codice a barre telematico verrà richiesto durante la compilazione della domanda.

Presentazione della domanda on line

Il datore di lavoro potrà presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, attraverso il sito internet del Ministero dell’Interno - www.interno.it.
Dal sito, infatti, sarà possibile scaricare il programma per l’accesso al modulo che dovrà essere compilato ed inviato entro il 30 settembre 2009.
È possibile, eventualmente, compilare la domanda, salvarla ed inviarla successivamente, ma sempre entro la data stabilita.
Nella sezione dedicata saranno disponibili, inoltre, il manuale d’uso ed un servizio di help desk per supportare l’utente nella compilazione.
Inoltrato il modulo, il sistema informatico invierà una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica dell’utente che ha effettuato la richiesta. La data effettiva della dichiarazione sarà quella indicata nella e-mail.
La ricevuta sarà disponibile all’interno del sito nell’area “elenco domande inviate” e potrà essere stampata successivamente alla ricezione della e-mail di conferma.
È importante che il datore di lavoro consegni una copia della ricevuta al lavoratore per attestare l’avvenuta presentazione della domanda di emersione.

Il supporto dei comuni

I datori di lavoro potranno richiedere assistenza ai Comuni per la compilazione e la spedizione delle dichiarazioni di emersione in via informatica.
I comuni, quindi, potranno scaricare i moduli, acquisire notizie sullo stato delle pratiche relative alle procedure di emersione ed informare i cittadini ai quali abbiano assicurato l’assistenza.

Cosa succede dopo

Dal 1° ottobre 2009 lo Sportello Unico per l’Immigrazione riceverà le domande.
Acquisito il parere della Questura su eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, il datore di lavoro ed il lavoratore saranno convocati per:
- la verifica delle dichiarazioni rese per via informatica nella domanda di emersione;
- l’acquisizione delle documentazioni reddituali o sanitarie necessarie;
- la verifica dell’avvenuto versamento del contributo di 500,00 euro;
- la verifica del codice identificativo dell’imposta di bollo (codice a barre telematico).
Successivamente si procederà alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell’apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore.
Al lavoratore verrà consegnato il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all’Ufficio Postale.
Presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione saranno, inoltre, presenti operatori INPS per consentire al datore di lavoro di effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione direttamente sul posto.

Guida all’emersione colf e badanti

Dalla Brochure del Ministero dell’Interno

Emersione Colf e Badanti
regolarizzazione sanatoria

È importante sapere che:

non ci sono graduatorie a tempo né quote d’ingresso, quindi le domande presentate
il 30 settembre avranno le stesse possibilità di ammissione di quelle presentate
il 1 settembre;

la compilazione e l’invio del modulo on line sono completamente gratuiti;

in caso di mancata presentazione della documentazione, o di documentazione priva dei requisiti previsti dalla legge, la domanda verrà rifiutata;

in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, il contributo di 500,00 euro non sarà restituito;

se la documentazione presentata risulta insufficiente, si potrà richiedere un’integrazione, fissando una nuova data di convocazione;

non presentarsi alla convocazione, senza giustificati motivi, comporta l’archiviazione della domanda;

la presentazione della dichiarazione di emersione comporta la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato già presentata per il lavoratore attraverso la programmazione dei flussi di ingresso 2007/2008;

i procedimenti penali ed amministrativi relativi alla violazione delle norme sull’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale (ad esclusione dell’art. 12 del Testo Unico per l’Immigrazione) sono sospesi dall’entrata in vigore del provvedimento fino alla conclusione del procedimento. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS, ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore extracomunitario, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

Test lingua italiana per il permesso di soggiorno CE

Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Mancata esibizione del passaporto o permesso di soggiorno

Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000.

Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

 «Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonchè di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 1.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione ovvero del respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»

Cittadinanza per matrimonio. Nuove regole

Nuove regole per la cittadinanza per matrimonio.

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma l, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’ istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

Legge 15 luglio 2009 n. 94

Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

In allegato il testo pubblicato in gazzetta ufficiale del 24.07.2009 ed in vigore dall’8 agosto 2009 : documento