Nuove norme rifugiati. Decreto legislativo n.251 del 2007
Dal 19 gennaio 2008 entrano in vigore le nuove norme rifugiati. Ecco gli elementi caratterizzanti del decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007
Rifugiato : cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza
e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese,
oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione.
Persona ammissibile alla protezione sussidiaria : cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.
Responsabili della persecuzione o del danno grave
Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:
a) lo Stato
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.
Atti di persecuzione
Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione devono alternativamente:
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani
Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono assumere la forma di:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all’articolo 10, comma 2;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia.
Motivi di persecuzione
Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all’articolo 7 devono essere riconducibili ai motivi
a) razza
b) religione
c) nazionalità
d) particolare gruppo sociale
e) opinione politica
Protezione sussidiaria
Danno grave
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
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