Mantenimento dei figli
Entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle loro sostanze, anche se non sono uniti in matrimonio.
In caso di inadempimento, chiunque vi ha interesse può chiedere al Tribunale di ordinare che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole (quindi ottenere la condanna dell’altro genitore o del terzo suo debitore, es, datore di lavoro).
Il codice civile prevede inoltre che se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli.
In caso di inadempimento, quindi, si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno di mantenimento per i figli
Articolo di riferimento : art. 148 cod. civ
Chiunque vi abbia interesse; quindi anche il genitore nei confronti dell’altro genitore rispetto ai figli naturali.
E’ competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto
Si propone con ricorso.
Esente contributo unificato
Il Presidente del Tribunale sente l’inadempiente e assume le informazioni del caso; emette poi un decreto immediatamente esecutivo. (che può essere opposto nei 20 giorni successivi alla notifica)
Se il decreto è pronunciato nei soli confronti dell’obbligato (genitore o ascendente) esso è in tutto assimilabile al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, quindi, costituisce titolo per iscrivere un ipoteca giudiziale.
Nel caso in cui invece sia pronunciato nei confronti dell’obbligato e di un terzo suo debitore (al quale terzo si ingiunge di versare ad un altro soggetto una quota dei redditi dell’obbligato), il decreto costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo.
Articolo 148
Concorso negli oneri
I coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.
Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.