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Cure mediche clandestini : pagamento o espulsione

Emendamento al ddl n. 773

Art. 18-bis (Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Il comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: “Le prestazioni di cui al comma 3 [nb le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali..] sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione è posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne trasmettono segnalazione all’autorità competente”.

2. Il comma 5 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è soppresso. [nb ove si garantisce che l’accesso alle cure mediche non debba comportare alcuna segnalazione..]

3. Il comma 6 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: “Il costo delle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti è finanziato, quanto alle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilità del Ministero dell’interno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale”.

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