Conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro
Chiarimenti ministeriali. Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 comma 5 (Regolamento al Testo Unico per l’Immigrazione).
Con l’articolo 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/1999 concernente la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, in base al quale le quote d’ingresso definite nei decreti di cui all’articolo 3, 4, del testo unico, per l’anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
Al riguardo, anche alla luce del nuovo ordinamento dei titoli universitari (DD.MM. 509/99 e 207/04),il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ritenuto che si possa concedere la conversione del titolo di studio a tutti coloro i quali abbiano conseguito presso le Università degli studi italiane uno dei seguenti titoli accademici:
Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
Laurea Specialistica (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la Laurea magistrale);
Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
Master Universitario di I livello (durata minimo 1 anno -60 crediti), cui si accede con la laurea;
Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341190 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale.







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