Contratto di soggiorno.
Previsto dall’articolo 5 c. 3 bis Testo Unico per l’Immigrazione, il contratto di soggiorno è richiesto allo straniero al fine di poter ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il contratto di soggiorno prevede, tra le altre cose, le mansioni che il lavoratore dovrà svolgere, il livello di inquadramento, la retribuzione, il ccnl di riferimento, nonché gli orari e la sede di lavoro.
Inoltre il contratto di soggiorno contiene l’impegno da parte del datore :
- la sussistenza di un alloggio per il lavoratore e che tale alloggio rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale
- al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza
- comunicare allo Sportello Unico ogni variazione del rapporto di lavoro
Approfondimenti : permesso - studio legale
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