Condanne ostative all’emersione dal lavoro irregolare. TAR Toscana
.. rilevato che, sia pure con i limiti di sommarietà connaturati alla cognizione cautelare, il gravame può essere delibato con favore relativamente alle censure articolate con il primo motivo di ricorso, non sembrando che la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 14 co. 3-ter del D.Lgs. n. 286/98 sia riconducibile al novero delle condanne ostative all’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1-ter co. 13 lett. c) del D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni in legge n. 102/09.
La disposizione da ultimo citata fa rinvio alle condanne “per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381” del codice di procedura penale, reati in presenza dei quali si procede, com’è noto, all’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, e che sono individuati mediante il criterio alternativo del riferimento alla pena edittale, ovvero dell’indicazione nominativa; tanto premesso, il delitto di cui al citato art. 14-ter, pacificamente non ricadente nell’art. 380 c.p.p., ma astrattamente riconducibile all’art 381 c.p.p. quanto alla pena edittale, è stato sottratto all’ambito operativo della previsione codicistica sull’arresto facoltativo per espressa iniziativa del legislatore, il quale, per i casi di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, ha inteso prevedere l’arresto obbligatorio, all’uopo modificando il co. 5-quinquies del medesimo art. 14-ter mediante l’art. 1 del D.L. n. 241/04;- considerato che dai rilievi svolti emerge, in altri termini, la specialità della fattispecie di arresto obbligatorio in esame, che, trovando una sua autonoma copertura normativa, non pare sic et simpliciter assimilabile a quelle che tale copertura trovano negli artt. 380 e 381 c.p.p., con la conseguenza che ad essa neppure sembra potersi estendere il rinvio – di stretta interpretazione – contenuto nel sopra menzionato art. 1-ter co. 13 lett. c).
Né, d’altro canto, a tale conclusione ostano ragioni di fondo attinenti ad una presunta comunanza di ratio fra le diverse ipotesi nelle quali l’ordinamento prevede l’arresto obbligatorio o facoltativo, stante la conclamata peculiarità dei fini perseguiti attraverso l’inasprimento delle sanzioni penali sancite dall’art. 14 co. 5-ter e co. 5 quinquies, che, come autorevolmente osservato, vanno individuati nel controllo dei flussi migratori e nella disciplina dell’ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, a prescindere dalla intrinseca pericolosità dei soggetti e delle condotte regolamentate (Corte Cost. 15 luglio 2004, n. 223)