Controlli serrati sul lavoro stagionale.
Le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, al fine di rilasciare il prescritto parere, dovranno valutare con rigore la sussistenza di episodi in cui i datori di lavoro stagionali, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca di nulla osta già rilasciati.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro quarantotto ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione.
Mentre la richiesta di revoca del nulla osta può essere accolta solo se è già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in caso di presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.