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Autorizzazione temporanea ex art. 31 del d.lgs n. 286 del 1998

Cassazione Sentenza n. 5856 del 26 febbraio 2010

In consapevole contrasto con due recenti pronunce (n. 22080 del 2009 e n. 823 del 2010), ma in continuità con il precedente orientamento (S.U. n. 22216 del 2006 e n. 10135 del 2007), la prima sezione della Corte ha stabilito che

“..ai fini dell’autorizzazione temporanea all’ingresso od alla permanenza del genitore straniero di minore regolarmente soggiornante nel nostro paese, le condizioni previste dall’art. 31 del d.lgs n. 286 del 1998, consistenti nei gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, si riscontrano esclusivamente quando sia accertata l’esistenza di una situazione di emergenza, rappresentata come conseguenza della mancanza o dell’allontanamento improvviso del genitore, a carattere eccezionale e contingente.

Al contrario, le suddette condizioni non possono ritenersi integrate in riferimento alle ordinarie necessità di accompagnare l’integrazione ed il processo educativo, formativo e scolastico del minore, non trattandosi di esigenze caratterizzate dalla temporaneità, come la naturapeculiare della misura richiede”

La sentenza per intero :  Sentenza n. 5856 del 26 febbraio 2010

Diversamente altra decisione sempre del 2010

Cassazione Sentenza N. 823 19 gennaio 2010

“..non può ragionevolmente dubitarsi che, per un minore, specie se in tenerissima età, subire l’allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo lo sviluppo psicofisico, armonico e compiuto. Nè si può ritenere che l’interesse del minore venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia. Com’è noto, l’art. 31, più volte ricordato, riconosce allo straniero adulto la possibilità dì ottenere un permesso di soggiorno, necessariamente temporaneo o non convertibile in permesso per motivi di lavoro

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