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Accordo di integrazione, approvazione.

ACCORDO DI INTEGRAZIONE
Destinatari: gli stranieri che entrano per la prima volta nel territorio
italiano.
Stipulazione: presso lo sportello unico o la questura contestualmente alla
presentazione della domanda di permesso di soggiorno.
Durata accordo: due anni.
Fascia di età: dai 16 ai 65 anni.
Minori: tra i 16 e i 18 anni l’accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai
soggetti esercenti la potestà genitoriale. Per i minori non accompagnati
affidati o sottoposti
a tutela l’accordo è sostituito dal completamento del
progetto di integrazione sociale e civile.
Esclusioni: istanza di permesso di soggiorno inferiore ad un anno;
patologie o handicap tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da
determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Per le
vittime di tratta, di violenza o grave sfruttamento, l’accordo è sostituito
dal completamento del percorso di protezione sociale.
Impegni dello straniero: acquisire la conoscenza di base della lingua
italiana (liv. A2) e una sufficiente conoscenza della cultura civica e della
vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della
scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, assolvere il
dovere di istruzione dei figli minori; conoscere l’organizzazione delle
istituzioni pubbliche.
• Lo straniero si impegna a rispettare i principi della Carta dei valori
della cittadinanza e dell’integrazione
di cui al Decreto del Ministro
dell’Interno 23.4.07 dichiarando di aderirvi.
• Lo Stato sostiene il processo di integrazione dello straniero attraverso
l’assunzione di ogni idonea iniziativa e comunque, entro un mese dalla
stipula dell’accordo, assicura allo straniero la partecipazione gratuita ad
una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in
Italia, a cura dello sportello unico, di durata tra le 5 e le 10 ore.
Monte crediti iniziale pari a 16 crediti, di cui 15 possono essere
sottratti in caso di mancata frequenza alla sessione di formazione
civica.
Incremento dei crediti (allegato “B”):
- acquisizione di determinate conoscenze (es: la conoscenza della lingua
italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia);
- svolgimento di determinate attività (es.: percorsi di istruzione e
formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al
servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o acquisto
di un’abitazione, svolgimento di attività di volontariato).
Decurtazione dei crediti (allegato “C”):
a) condanna penale anche non definitiva;
b) sottoposizione a misure di sicurezza personali anche in via non
definitiva;
c) commissione di gravi illeciti amministrativi o tributari.
• Soglia di adempimento: conseguimento di 30 crediti.
• Verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione sulla base della
documentazione prodotta dallo straniero il quale, in caso di assenza di idonea
documentazione, può svolgere un apposito test, a cura dello sportello unico,
inerente la conoscenza della lingua e della cultura civica.
Esiti della verifica:
a) estinzione dell’accordo per adempimento = 30 crediti, livello A2 lingua
e sufficiente conoscenza cultura civica;
b) possibilità di fruizione di attività culturali e formative premiali a
carico del Ministero del Lavoro = 40 o più crediti;
c) proroga annuale dell’accordo = crediti inferiori a 30;
d) risoluzione dell’accordo ed espulsione dello straniero, fatta eccezione
per le ipotesi in cui l’espulsione non sia possibile a norma di legge =
crediti pari o inferiori a zero;
e) diniego di rinnovo o revoca del permesso di soggiorno =
inadempimento dell’obbligo scolastico da parte dei figli minori,
salvo la prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento.
Istituzione di un’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di
integrazione presso il Dipartimento per le Libertà civili e
l’immigrazione.

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