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Archive for May, 2010

Massimario giurisprudenza immigrazione, dott. Raimondi Piero

Friday, May 28th, 2010

Interessante lavoro a cura del Dr. Piero Raimondi
Dirigente Servizio II Ufficio Studi e contenzioso del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo

Massimario ragionato della giurisprudenza ad uso dello sportello unico per l’immigrazione

Giurisprudenza immigrazione (massimario)

Flussi per permesso lavoro autonomo e conversione da studio

Thursday, May 27th, 2010

Nell’ambito del decreto flussi stagionali è stato previsto l’ingresso per motivi di lavoro autonomo di 4.000 cittadini extracomunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
1) imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana;
2) liberi professionisti;
3) soci e amministratori di società non cooperative;
4) artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati;
5) artigiani provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

Nell’ambito di detta quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Estinzione reati e illeciti. Emersione.

Wednesday, May 26th, 2010

Solo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazione.

Di conseguenza la mancata presentazione del datore di lavoro presso lo Sportello Unico Immigrazione porterà all’apertura di un procedimento penale sia nei confronti del datore di lavoro che del lavoratore irregolare.

Autorizzazione temporanea ex art. 31 del d.lgs n. 286 del 1998

Sunday, May 23rd, 2010

Cassazione Sentenza n. 5856 del 26 febbraio 2010

In consapevole contrasto con due recenti pronunce (n. 22080 del 2009 e n. 823 del 2010), ma in continuità con il precedente orientamento (S.U. n. 22216 del 2006 e n. 10135 del 2007), la prima sezione della Corte ha stabilito che

“..ai fini dell’autorizzazione temporanea all’ingresso od alla permanenza del genitore straniero di minore regolarmente soggiornante nel nostro paese, le condizioni previste dall’art. 31 del d.lgs n. 286 del 1998, consistenti nei gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, si riscontrano esclusivamente quando sia accertata l’esistenza di una situazione di emergenza, rappresentata come conseguenza della mancanza o dell’allontanamento improvviso del genitore, a carattere eccezionale e contingente.

Al contrario, le suddette condizioni non possono ritenersi integrate in riferimento alle ordinarie necessità di accompagnare l’integrazione ed il processo educativo, formativo e scolastico del minore, non trattandosi di esigenze caratterizzate dalla temporaneità, come la naturapeculiare della misura richiede”

La sentenza per intero :  Sentenza n. 5856 del 26 febbraio 2010

Diversamente altra decisione sempre del 2010

Cassazione Sentenza N. 823 19 gennaio 2010

“..non può ragionevolmente dubitarsi che, per un minore, specie se in tenerissima età, subire l’allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo lo sviluppo psicofisico, armonico e compiuto. Nè si può ritenere che l’interesse del minore venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia. Com’è noto, l’art. 31, più volte ricordato, riconosce allo straniero adulto la possibilità dì ottenere un permesso di soggiorno, necessariamente temporaneo o non convertibile in permesso per motivi di lavoro

Crediti nel permesso di soggiorno a punti

Saturday, May 22nd, 2010

ARTICOLAZIONE DELL’ACCORDO PER CREDITI

L’accordo è articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale . I crediti riconoscibili sono indicati nell’allegato B.

I crediti subiscono decurtazioni nella misura indicata in connessione con:
a) la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale ;
b) l’applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di legge;
c) l’irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DECURTAZIONE DEI CREDITI

I crediti sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata dell’accordo.
In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico.

La decurtazione dei crediti avviene :

a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di ufficio attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai sensi degli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n . 445 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n . 313;

b) quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

Accordo di integrazione e permesso a punti

Friday, May 21st, 2010

Accordo di integrazione

Integrazione è quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Con l’accordo, lo straniero si impegna a:

a) acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa;

b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;

c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;

d) garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

Lo straniero dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi.

Con l’accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni, gli enti locali e le organizzazioni senza scopo di lucro, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nell’immediato, lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia .

Nuove decisioni sul rapporto nulla osta e visto d’ingresso in materia di ricongiungimenti

Thursday, May 20th, 2010

Nei due decreti (19.09.2009 e 30.12.2009) si ribadisce l’orientamento già enunciato nella recentissima Corte d’Appello di Milano 8 gennaio 2010 e Corte d’Appello di Firenze 12 giugno 2009 in materia di ricongiungimenti familiari.

Articolo 29 comma 7 ultimo periodo del Testo Unico Immigrazione.

Decreto Tribunale di Imperia 19.09.2009

Decreto Tribunale di Imperia 30.12.2009