Genitori stranieri e Servizio Sanitario Nazionale

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI -
Nota 04 maggio 2009, n. 9682

Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008.
Si fa seguito alle precedenti note di questo Ufficio DGRUERI.Vl./1.3.ba/20114/P del 19 novembre 2007 e DGRUERl.VI./1.3.ba/4537/P del 24 febbraio 2009 ed ai numerosi quesiti pervenuti dalle ASL e dalle Regioni sulla tematica in oggetto, per fornire i seguenti chiarimenti alla luce dell’interpretazione fornita dall’Ufficio Legislativo- Settore salute.
Il cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato prima del 5 novembre 2008, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale o alla conservazione della pregressa iscrizione a titolo obbligatorio, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 286/98.
In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero al compimento del sessantacinquesimo anno di età conserva la precedente iscrizione a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.
Le nuove disposizioni contenute nell’art. 29, comma 3, b-bis, sono da riferire alle istanze di ricongiungimento presentate dopo il 5 novembre 2008. Pertanto, gli stranieri in possesso del nulla osta o del visto di ingresso rilasciato dopo tale data, non sono iscrivibili a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto riguarda il ricongiungimento del genitore straniero ultrasessantacinquenne di cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana, non trovano applicazione le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs 160/2008.
Pertanto, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del genitore a carico avviene a titolo obbligatorio.

Lavori senza procedura flussi

Lavori che non richiedono la procedura flussi :

Dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea

Lettori universitari di scambio o di madre lingua

Professori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico

Traduttori e interpreti

Collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico

Persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato

Lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati

Lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuititi, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’ art. 1655 del codice civile della legge 23 ottobre 1960, n.1369 , e delle norme internazionali e comunitarie

Persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”

Infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private

Verifica Permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è pronto ?

Da oggi è possibile verificare se il permesso di soggiorno è disponibile presso la Questura, inserendo il codice assicurata all’indirizzo web http://questure.poliziadistato.it/stranieri/

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Versione albanese blog

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Regjistruar makinë përkthimi në gjuhën shqipe. Për të shtypit shqiptar të përkthejnë në mbi flamurin e Shqipërisë gjendet në anën e djathtë e në faqen e internetit.

Decreto flussi stagionali 2009 : il testo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  20 marzo 2009
Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2009 (GU n. 84 del 10-4-2009 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione

Visto l’art. 3 del testo unico sull’immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente»; 
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Domande Stagionali 2009 dal 15 Aprile

A partire dalle ore 8:00 del giorno 11 Aprile 2009 sarà possibile effettuare il download dei moduli di richiesta di nulla osta per lavoro stagionale decreto flussi 2009 sul sito Ministero dell’Interno.

Le domande dei stagionali 2009 potranno essere presentate a partire dalle ore 08:00 del giorno 15 Aprile 2009 utilizzando l’apposito programma.

Firmato il decreto flussi 2009

E’ di 80.000 unità la quota massima di cittadini non comunitari residenti all’estero che potranno entrare in Italia

E’ stato firmato oggi dal presidente del Consiglio dei ministri il decreto relativo alla quota massima di lavoratori stagionali extracomunitari ammessa nel territorio nazionale per l’anno in corso.

Il decreto, in via di registrazione, consente l’entrata in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro la quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

La quota riguarda:

a) I lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.

b) I lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Mòldavia ed Egitto.

c) I cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.