Ricongiungimento familiare del genitore naturale
PREMESSA
“è consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore”
Ricongiungimento familiare del genitore naturale
Circolare n. 4848 del 27 luglio 2010 Ministero dell’Interno
L’art. 1 comma 22 lett. t della normativa in oggetto sostituisce il comma 5 dell’art. 29 del T.U. n. 286/98 e prevede la possibilità per il genitore naturale di ricongiungersi al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, purchè dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito; ai fini della sussistenza di tali requisiti, si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore.
Si informa che, per consentire la presentazione della istanza di ricongiungimento in argomento, è stato predisposto un nuovo modulo telematico, denominato GN, reperibile sul sito www.interno.it, che dovrà essere compilato dal genitore già regolarmente soggiornante in Italia per presentare la domanda di ricongiungimento in nome e per conto del figlio minore.
Le procedure per la registrazione dell’utente, per la compilazione della modulistica e per l’invio della domanda – rinvenibili sul sito internet www.interno.it nella sezione “ricongiungimento familiare” – sono identiche a quelle già da tempo in uso, ampiamente illustrate con le pregresse circolari sulla materia.
Peraltro, si evidenzia che il genitore naturale del richiedente dovrà specificare nella domanda l’alloggio che sarà occupato dal genitore naturale beneficiario. Tale alloggio dovrà essere conforme ai requisiti già previsti dalle norme vigenti in materia di ricongiungimento familiare.
La Corte Costituzionale con sentenza 249/2010 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61 numero 11-bis del codice penale e in via consequenziale l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).







