Nuovi chiarimenti sanatoria colf badanti

Cosa accade al datore di lavoro nel caso di rigetto dell’istanza di emersione per cause riguardanti lo straniero (es. inammissibilità Schengen etc.) che il datore di lavoro non poteva conoscere?
Le cause ostative concernenti il lavoratore emergono da accertamenti in esclusivo possesso degli organi di P.S.e quindi difficilmente conoscibili dal datore di lavoro con l’ordinaria diligenza sia al momento in cui ha di fatto assunto lo straniero sia alla data in cui presenta la domanda di emersione. Si ritiene pertanto che la responsabilità del datore di lavoro riemerga nella sola ipotesi di mantenimento del rapporto di lavoro irregolare, successivamente alla notifica del provvedimento di rigetto.

Se il datore di lavoro guadagna 21.000 € e all’interno del nucleo familiare c’è un altro componente percettore di reddito pari a 3.000 € è possibile fare domanda di emersione o tale richiesta è respinta in quanto il nucleo familiare non raggiunge almeno 25.000 € ?
Qualora il datore di lavoro raggiunga il reddito di 20.000 € non è richiesta alcuna integrazione del reddito da parte di eventuali familiari conviventi percettori di reddito. Infatti, il limite di 25.000 € di reddito è richiesto solo se il datore di lavoro non raggiunge autonomamente il tetto di 20.000 € e debba integrare il proprio reddito con quello di un altro familiare convivente.

Può un datore di lavoro presentare domanda di emersione dal lavoro irregolare per uno straniero che abbia presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale (rifugiato o protezione sussidiaria)?
Si è possibile. Nel caso in cui il lavoratore non possa indicare il numero del passaporto possono essere utilizzati il numero e la data di rilascio della ricevuta della domanda di permesso di soggiorno emessa dalla Questura competente. Tali dati dovranno essere inseriti nel campo relativo al documento di identità del lavoratore. All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà, comunque, essere in possesso del passaporto o di altro titolo equipollente in corso di validità.

Uno straniero regolarmente soggiornante ed al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria, in possesso del relativo titolo di soggiorno, può presentare domanda di emersione come datore di lavoro?
Si, in quanto tali “ status” sono condizioni giuridiche permanenti. Il datore di lavoro dovrà comunque essere in possesso dei requisiti richiesti per poter accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare. (alloggio, reddito o documentazione sanitaria attestante il bisogno di assistenza, etc)

Regolarizzare un espulso con la sanatoria

Con l’emersione del lavoro irregolare domestico è possibile (sussistendone i requisiti) regolarizzare stranieri espulsi per violazione delle norme sul soggiorno.

Sono esclusi gli stranieri espulsi per motivi di ordine e sicurezza dello Stato o espulsi perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art.13, c. 2, lett c) del Testo Unico sull’Immigrazione.

Sono altresì esclusi coloro che risultino non ammissibili nel territorio nazionale sulla base di accordi o convenzioni internazionali o perché condannati per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale.

Emersione : le risposte del Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione

Be’, il contributo forfettario si può già versare da diversi giorni.
«Ma è funzionale alla domanda di sanatoria e quindi si può pagare con calma, c’è tempo fino al 30 settembre. Comunque le banche e le Poste sono tenute a consegnare il modulo di pagamento che scaricano dal sito dell’Agenzia delle entrate. E se fanno storie bisogna insistere».

Passiamo alla compilazione del modello on line della pratica di emersione. Non tutti i nonni sono capaci di maneggiare un computer. Da chi possono farsi aiutare?
«Dai patronati, dalle associazioni. E anche dai Comuni. Lunedì i ministri Maroni e Sacconi firmeranno a Milano un accordo con l’Anci affinché anche i Comuni possano aiutare chi ne ha bisogno».

Nel frattempo i dubbi come si chiariscono?
«Sarà attivato da settembre un help desk per chiarimenti e anche un numero verde telefonico».

La gente è confusa? «Non per il momento. Però la procedura telematica è molto rigida, per cui bisogna fare molta attenzione: la compilazione va fatta con calma».

Se la domanda di sanatoria viene respinta, che fine fanno le informazioni sullo straniero irregolare e sul datore di lavoro che con la sanatoria si autodenuncia?
«Nel momento in cui la domanda è rigettata il clandestino se ne deve andare rapidamente dall’Italia altrimenti incorre nel reato di clandestinità. E il datore di lavoro deve immediatamente rescindere il contratto».

Non potrebbe essere in qualche modo perseguito?
«La banca dati dell’immigrazione non è quella della polizia criminale. Però i dati degli stranieri potrebbero servire nel caso in cui commettessero dei reati».

Passiamo alle domande. Ve ne aspettate più per le badanti o per le colf?
«Per le colf. In tutto arriveranno almeno 500mila domande che potrebbero lievitare a 750mila».

E se va in tilt il sistema informatico?
«Abbiamo un sistema di salvataggio delle istanze di arrivo e siamo in grado di modulare la pressione a mano a mano che le domande arrivano al sistema».

I tempi di attesa per le convocazioni agli sportelli unici quali saranno?
«Le convocazioni saranno più veloci nelle piccole città. Nei grossi centri si dovrà aspettare mesi, meno di un anno però. Comunque, fino alla conclusione della pratica lo straniero irregolare non ha nulla da temere: nessuno lo arresterà se potrà esibire la domanda di sanatoria».

Istruzioni moduli emersione

Istruzioni per la compilazione del modulo

Per la corretta compilazione si specifica quanto segue:

Ciascun nucleo familiare può presentare domanda per un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e al massimo due lavoratori per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologia o handicap che ne limitino l’autosufficienza.

E’ datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgerà il rapporto di lavoro sia il soggetto facente parte del nucleo familiare (figlio/genitore/fratello, ecc.) che assume il lavoratore straniero per attività di assistenza del congiunto affetto da patologia o handicap, ancorché non convivente.

La richiesta può essere inoltrata da un datore di lavoro:
· italiano
· comunitario in possesso di iscrizione anagrafica
· straniero in possesso di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero Carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario.

Per le persone di cittadinanza italiana i documenti equivalenti alla carta d’identità secondo la disposizione di cui all’art. 35 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000 sono:
· il passaporto
· la patente di guida
· la patente nautica
· il libretto di pensione
· il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
· il porto d’armi
· le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato

Per le persone di cittadinanza straniera i documenti equivalenti al passaporto sono:
· Documento di viaggio per apolidi
· Documento di viaggio per rifugiati
· Titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini)
· Lasciapassare delle Nazioni Unite
· Documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
· Libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale
· Documento di navigazione aerea
· Carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea
· Carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957)

Il documento di identità ovvero il titolo di soggiorno in corso di validità dovranno essere esibiti, da parte del datore di lavoro, al momento della convocazione presso il competente Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno proposto.

Per quanto riguarda il lavoratore il passaporto (o altro documento equivalente) in corso di validità dovrà essere esibito, da parte del lavoratore straniero, al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

ATTENZIONE

Il documento di riconoscimento ed il numero dello stesso, indicati nella domanda, devono essere obbligatoriamente gli stessi già riportati nel modello F24 di pagamento del contributo forfetario di 500 Euro.

L’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 16 anni compiuti, ai sensi dell’art.1, comma 622, della legge 27.12.2006 n. 296. Tale circostanza deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza dello straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell’organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

L’orario di lavoro va espresso in numero di ore settimanali, se tempo pieno selezionare la sigla TP.

I livelli corrispondenti alle mansioni svolte sono indicati nel CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico. Per la lista completa dei profili associati ai livelli-categorie e’ possibile consultare il paragrafo “Inquadramento dei lavoratori”, riportato più avanti nelle presenti istruzioni.

L’importo dell’assegno sociale e’ rivalutato annualmente e per il 2009 l’importo e’ fissato a € 409,05 mensili. Informazioni specifiche possono essere reperite presso il sito o gli sportelli dell’INPS.

I minimi retributivi sono indicati nel CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico. Più avanti nelle presenti istruzioni sono inseriti i minimi retributivi con l’ adeguamento economico al 1° gennaio 2009.

Località di impiego del lavoratore : L’indicazione della località d’impiego del lavoratore è necessaria ai fini dell’individuazione dello Sportello Unico provinciale competente.

Sistemazione alloggiativa del lavoratore :
Il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornita dei
requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria. Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere presentato il certificato di idoneità alloggiativa o la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio) nonché la documentazione
dell’effettiva disponibilità dell’alloggio.

Se la locazione è a carico del datore di lavoro, egli ha facoltà di rivalersi delle spese eventualmente sostenute per la messa a disposizione dell’alloggio trattenendo, dalla retribuzione mensile, una somma massima pari ad un terzo del suo importo netto.

L’attestazione del possesso del reddito imponibile è necessaria per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e non può essere inferiore a 20.000 Euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 Euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi titolari di reddito. La documentazione probatoria del reddito 2008 dovrà essere esibita all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico.

Nel caso di lavoro domestico per assistenza alla persona è richiesta una certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il SSN che attesti la limitazione dell’autosufficienza, al momento in cui e’ sorto il rapporto di lavoro, per ciascuno dei soggetti per i quali viene richiesta l’assistenza. In caso di riconosciuta invalidità, sarà sufficiente esibire la certificazione già rilasciata dalle competenti Commissioni Sanitarie. Nel caso di dichiarazione di due unità per attività di assistenza alla stessa persona, la certificazione dovrà altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità.

La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato domestico per le attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, ovvero al lavoro di sostegno al bisogno familiare, presentata ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 Ottobre 2007 e 3 Dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

L’imposta di bollo si corrisponde mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (art. 3, comma 1, lett.a, D.P.R. n 642/72. Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio (principalmente tabaccai), gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati alla vendita di valori bollati.

Contributo forfetario di € 500: il pagamento deve essere effettuato, presso sportelli bancari, uffici postali o con modalità on line, attraverso il modello “F24 – versamenti con elementi identificativi “ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sul sito del Ministero dell’Interno, sul sito del Ministero del Lavoro e sul sito dell’Inps. Il pagamento potrà essere eseguito dal 21 agosto 2009 al 30 Settembre 2009 e, comunque, dovrà essere effettuato prima della presentazione della domanda.

Regolarizzazione : le risposte del Ministero

1. Da quando sono in vigore le procedure per l’emersione?
Dal 21 agosto è possibile scaricare dai siti del Ministero dell’Interno, del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e
dell’Agenzia delle Entrate il mod. F24 “Versamenti con elementi
identificativi” per il pagamento del contributo forfettario di 500 euro.
Il programma per la compilazione dell’istanza sarà scaricabile dal sito
del Ministero dell’Interno alla fine del mese di agosto, mentre il modulo
di istanza sarà scaricabile dal 1° settembre.
La procedura on line per l’inoltro della domanda sarà attiva dal 1° al 30
settembre 2009.
2. Dove posso reperire i modelli F24 “Versamenti con elementi
identificativi”?

I modelli F24 “Versamenti con elementi identificativi” sono reperibili on
line sul sito del Ministero dell’Interno, su quello del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e su quello dell’Agenzia
delle Entrate e possono essere stampati direttamente per effettuare il
pagamento del contributo forfettario di 500 euro.
3. Devo presentare domanda per un domestico e una badante,
posso fare un unico versamento utilizzando lo stesso modello F24
“Versamenti con elementi identificativi”?

Sì, è possibile utilizzare lo stesso modello F24 “Versamenti con
elementi identificativi” per regolarizzare la posizione contributiva di uno
o più lavoratori, avendo cura di compilare per ogni lavoratore dichiarato
una riga del modulo stesso.
4. Pagando il contributo di 500 euro mi verranno chiesti altri
versamenti arretrati?

Il contributo è rivolto a fornire la copertura assistenziale e previdenziale
del periodo 1° aprile – 30 giugno 2009 (2° semestre 2009). Per il
periodo precedente, i datori di lavoro che abbiano indicato nella
domanda di emersione una data di inizio del rapporto di lavoro
antecedente al 1° aprile, saranno invitati dall’INPS a compilare
l’apposito mod. LD15-ter, scaricabile dal sito dell’Istituto stesso.
5. Il mio documento ha una numerazione inferiore a 17 caratteri.
Cosa devo indicare nella compilazione del mod. F24 “Versamenti
con elementi identificativi”?

In caso di numerazione del documento inferiore a 17 caratteri si deve
riportare la numerazione reale, senza aggiunta di zeri o di altri segni.
6. Il lavoratore extracomunitario per il quale intendo presentare
domanda di emersione è privo di passaporto. Come devo
compilare il modello F24 nel campo “elementi identificativi”?

Nel campo “elementi identificativi” del relativo modello F24 può essere
indicato anche il numero di un altro documento equipollente valido per
l’ingresso in Italia, purchè sia lo stesso che sarà indicato nel modulo di
dichiarazione di emersione.
Se il lavoratore è privo di documenti idonei non può essere
regolarizzato.
7. Quale reddito occorre prendere in considerazione? L’imponibile, il
lordo o il netto?

Il reddito è richiesto solo in caso di sostegno al lavoro familiare ed è il
reddito imponibile (al lordo delle imposte).
8. Per la determinazione del reddito imponibile del datore di lavoro
possono essere ricomprese anche altre fonti non soggette alla
dichiarazione dei redditi?

Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può
essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito
esente da dichiarazione annuale e/o CUD (es: assegno di invalidità).
Tale reddito dovrà comunque essere certificato.
9. Quali familiari possono integrare il reddito?
Il cumulo dei redditi è previsto solo per il nucleo familiare, intendendo
per famiglia quella prevista dalla normativa vigente, ossia i familiari che
hanno la medesima residenza.
10. Sono una persona anziana e vivo solo. Vorrei regolarizzare la
sig.ra che mi aiuta in casa ma non ho reddito sufficiente, come
posso fare?

Per regolarizzare le badanti non occorre certificare il possesso di un
reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo
Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione
dell’autosufficienza.
11. Vorrei regolarizzare la badante di mia madre che vive in città
diversa dalla mia. Posso fare la domanda? Devo dimostrare i
redditi?

Si, la domanda è telematica e viene inoltrata automaticamente allo
Sportello competente in base alla provincia ove la badante lavora. E’
sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione
dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito
minimo.
12. Sono un cittadino extracomunitario in Italia da dieci anni e sono
un commerciante benestante ma solo qualche mese fa ho chiesto
la carta di soggiorno e non mi è stata rilasciata. Posso fare la
domanda per regolarizzare la baby sitter di mia figlia?

Sì, la dichiarazione può essere presentata anche dal cittadino straniero
in possesso della ricevuta di richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di
soggiorno).
13. Vorrei regolarizzare la mia badante il cui passaporto è in
scadenza. Posso procedere lo stesso?

E’ necessario esibire un documento in corso di validità (passaporto o
altro documento equipollente) al momento della stipula del contratto di
soggiorno. Nel caso in cui la domanda sia stata inoltrata indicando un
documento scaduto o qualora il documento indicato sulla domanda sia
scaduto nelle more della definizione della procedura, copia dello stesso
dovrà comunque essere esibita al momento della convocazione presso
lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
14. Devo fare richiesta per due badanti, una che assiste mia madre,
una che assiste mio suocero. Che certificato medico devo
presentare allo Sportello?

Per ciascun congiunto dovrà essere presentato il certificato attestante
la non autosufficienza..
15. Ho presentato domanda di nulla osta al lavoro per un cittadino
straniero nel 2007; mi è stato comunicato che l’istanza è migrata
nel decreto flussi 2008 ed è stata ammessa per la valutazione.
Presentando una nuova istanza, la vecchia decade
automaticamente? Come mi devo comportare?

La comunicazione che la domanda è migrata nel 2008 significa che lo
Sportello Unico per l’Immigrazione competente ha iniziato a valutare le
domande relative al decreto flussi 2008. La relativa convocazione verrà
effettuata sulla base dell’ordine cronologico di acquisizione della
domanda da parte del sistema.
La domanda di emersione deve essere presentata solo nel caso in cui
lo straniero sia già presente sul territorio nazionale; in questo caso,
nell’istanza va indicato di aver già prodotto domanda sulla base del
decreto flussi ed automaticamente si rinuncia all’istanza già presentata.
16. Devo regolarizzare una badante. Se dopo la presentazione della
domanda, in attesa di esser chiamato per la firma del contratto, la
persona non autosufficiente cessa di vivere la domanda viene
rigettata?

In caso di decesso del datore di lavoro, la domanda viene rigettata,
ferma restando la possibilità, per i familiari dello stesso, di subentrare
nell’assunzione.
17. Sono un datore di lavoro impossibilitato a sottoscrivere il contratto
di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Chi può
sostituirmi?

In caso di presenza di coniuge, figli, o altri parenti in linea retta o
collaterale fino al 3° grado, essi possono sottoscrivere per conto del
proprio congiunto, ai sensi dell’art.4 del DPR 445/2000, relativo agli
impedimenti alla sottoscrizione da parte dell’interessato a sottoscrivere.
Altrimenti, si deve far ricorso ad apposita delega notarile.
18. Devo pagare la marca da bollo come nel caso di domanda sulla
base del decreto flussi?

Sì, va pagata la marca da bollo di euro 14,62 e nella domanda va
indicato il numero del codice a barre della marca stessa, che dovrà
essere esibita al momento della convocazione presso lo Sportello Unico.
19. Posso regolarizzare uno straniero colpito da provvedimento di
espulsione?

E’ possibile regolarizzare stranieri espulsi per violazione delle norme sul
soggiorno. Sono esclusi gli stranieri espulsi per motivi di ordine e
sicurezza dello Stato o espulsi perché appartenenti ad una delle
categorie indicate nell’art.13, c. 2, lett c) del Testo Unico
sull’Immigrazione. Sono altresì esclusi coloro che risultino non
ammissibili nel territorio nazionale sulla base di accordi o convenzioni
internazionali o perché condannati per i reati previsti dagli artt. 380 e
381 del codice di procedura penale.
20. E’ consentita la domanda di emersione per un lavoratore impiegato
come collaboratore domestico per 15 ore settimanali?

No, è possibile l’assunzione da parte di un unico datore di lavoro per
orari di lavoro settimanali non inferiori a 20 ore.
21. E’ possibile presentare domanda di emersione per un lavoratore
straniero domestico regolarmente soggiornante ma non abilitato a
svolgere attività lavorativa oppure con permesso di soggiorno
scaduto da più di 60 giorni il cui rinnovo sia stato richiesto oltre i
termini?

La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che
occupino, alla data di presentazione della domanda, lavoratori stranieri
comunque presenti sul territorio nazionale. Di conseguenza, tale istanza
può essere presentata anche in favore di stranieri che, pur regolarmente
presenti sul territorio nazionale, non potevano essere assunti in quanto
privi del titolo di soggiorno che li abilitasse allo svolgimento di un’attività
lavorativa (turismo, cure mediche, studio, motivi religiosi, etc.). Tale
ipotesi comprende anche il caso di straniero con permesso di soggiorno
scaduto da oltre 60 giorni e per il quale non sia stato richiesto nei termini
il rinnovo.
22. Come posso certificare che il lavoratore clandestino è alle mie
dipendenze da più di tre mesi alla data del 30 giugno? Ovviamente
non esiste contratto, ci sono moduli o autocertificazioni da
produrre?

Lo stesso modulo di domanda di emersione costituisce una
autocertificazione di quanto in esso dichiarato.
La presentazione di falsa dichiazione o l’utilizzo di documenti contraffatti
costituisce reato.
23. Quando potrò ottenere la ricevuta di presentazione della domanda
di emersione?

La ricevuta di presentazione della domanda di emersione sarà
scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno a decorrere da massimo 72
ore dall’invio della domanda e rimarrà a disposizione nel sito stesso a
tempo indeterminato. Qualora decorse le 72 ore la ricevuta non fosse
ancora disponibile, ci si potrà rivolgere all’Help Desk per la risoluzione
del problema.
24. Sono un operatore di una Associazione che ha stipulato con i
Ministeri dell’Interno e del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali un Protocollo di intesa per attività di informazione e di
assistenza in materia di procedura di ricongiungimento familiare.
Per operare anche a supporto dei datori di lavoro in questa
procedura di emersione occorre un nuovo accreditamento o è
sufficiente quello già ottenuto?

No, non occorre un ulteriore accreditamento, è sufficiente quello di cui si
è già in possesso.

Circolare Inps numero 101 del 10.08.2009

Art. 1-ter, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

Disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare per attività di assistenza e di sostegno alle famiglie (badanti e colf) di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero cittadini extracomunitari.

La legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 prevede all’art. 1-ter che i datori di lavoro i quali, alla data del 30 giugno 2009, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori, cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono denunciare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro domestico mediante presentazione di apposita dichiarazione, accompagnata dall’attestazione di versamento di un contributo forfetario pari a € 500,00. L’avvenuta presentazione della dichiarazione determina la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territori nazionale nonchè delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale e comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori indicati nella dichiarazione di emersione.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno e la comunicazione obbligatoria all’INPS comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

1. PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 è stata pubblicata la legge 3 agosto 2009, n. 102, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

L’art. 1-ter della predetta legge ha previsto disposizioni finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di personale adibito ad attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.

I datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori domestici -sia addetti ad attività di assistenza alla persona che di sostegno alla famiglia- e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, dal 1° al 30 settembre 2009 devono presentare una dichiarazione di emersione:

- all’ INPS per il lavoratore cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, mediante un apposito modulo. Peraltro, possono essere assimilati a tali lavoratori anche i cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità che consente di svolgere attività lavorativa subordinata, irregolarmente impiegati nelle attività di assistenza a persona non autosufficiente o di sostegno al bisogno familiare;

- allo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario comunque presente nel territorio nazionale, mediante apposita dichiarazione di cui al comma 4 dell’art. 1-ter citato.

Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di € 500,00 (comma 3, art. 1-ter citato), di cui una parte coprirà a fini previdenziali e assistenziali il periodo di lavoro 1° aprile - 30 giugno 2009 (2° trimestre 2009). Il pagamento deve essere effettuato attraverso il modello “F24 – versamenti con elementi identificativi”, disponibile sul sito dell’ Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it , sui siti www.interno.it , www.lavoro.gov.it, www.inps.it.

Dalla data di entrata in vigore della legge n. 102 del 2009 e fino alla conclusione del procedimento volto all’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del T.U. per l’Immigrazione), nonché delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

2. DESTINATARI DELLA NORMA

a) Datori di lavoro

Possono presentare la dichiarazione di emersione tutti i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’art. 9 di cui al Testo unico per l’Immigrazione ( permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) nonché cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadini comunitari.

Le disposizioni di cui all’art. 1-ter citato individuano quali destinatari i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze personale addetto alle attività di assistenza a persona non autosufficiente e di sostegno alle famiglie, riferibili quindi ai datori di lavoro domestico ai sensi del D.P.R. 31.12.1971, n. 1403 e successive modificazioni.

Sono pertanto equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) - circ. INPS 3.5.1973, n. 1315 cv - che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.

Tra le predette comunità rientrano le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli, anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.

Non rientrano in tali ipotesi:

gli alberghi, le pensioni , gli affittacamere e le cliniche private;
i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa ma mezzo per conseguire finalità educative.

b) Lavoratori

Le norme riguardano personale di qualunque nazionalità adibito ad attività di:

- assistenza personale o per componenti della famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza (badanti);

ovvero

- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).

Si precisa che, in caso di emersione di rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, per ciascun nucleo familiare è possibile regolarizzare soltanto un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), e non più di due lavoratori addetti all’assistenza a persona affetta da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza (badanti).

3. PRESUPPOSTI APPLICATIVI

Fondamentale presupposto del procedimento di emersione è che il datore di lavoro abbia effettivamente occupato in posizione irregolare da almeno 3 mesi alla data del 30 giugno 2009 e continui ad occupare, alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori domestici sia italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea che extracomunitari. Si precisa che tutti i periodi di lavoro denunciati devono essere stati effettivamente svolti senza interruzioni.

4. EFFETTI PREVIDENZIALI

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5. PROCEDIMENTO

A ) Cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea e cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che permette attività di lavoro subordinato

Per i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, così come per i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che permette attività di lavoro subordinato, in corso di validità, il procedimento di emersione prende avvio con la presentazione della “Dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro” all’INPS, mediante il Mod. LD-EM2009, scaricabile dal sito www.inps.it nella sezione Moduli, che potrà essere presentato:

- attraverso il Contact Center al numero 803 164;

- attraverso la procedura on-line collegandosi al sito www.inps.it – Moduli – Aziende e Contributi;

- agli sportelli dell’INPS, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro;

- per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.

Lo stesso Mod. LD-EM2009 ha valore anche come comunicazione obbligatoria di assunzione, ai sensi dell’art. 16 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, che ha previsto - ai commi 11 e 12, in deroga alla normativa vigente - che i datori di lavoro domestico presentino all’INPS le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro, assolvendo in tal modo agli obblighi previsti dall’art. 9 bis, D.L. 1 ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e agli obblighi previsti dall’art. 4 bis, comma 6, D.Lgs. 181/2000 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il procedimento di emersione riguardi un rapporto di lavoro instaurato con un cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato, permane l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere il Contratto di soggiorno (Mod. Q) allo Sportello Unico dell’Immigrazione competente per territorio, obbligatorio dal 25 febbraio 2005 ai sensi del DPR 334/2004.

L’iscrizione del rapporto di lavoro all’INPS, che avverrà dopo la verifica dell’avvenuto pagamento della quota forfetaria e della rispondenza di quanto dichiarato alle norme vigenti in materia di lavoro domestico, comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

B) Cittadini extracomunitari comunque presenti nel territorio nazionale

Si fa breve cenno sul procedimento riguardante tali lavoratori e si rinvia, per informazioni esaustive e disposizioni specifiche, a quanto contenuto nella Circolare Interministeriale n. 10/2009 del 7 agosto 2009.

Per i cittadini extracomunitari comunque presenti nel territorio nazionale, invece, la dichiarazione di emersione deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione, di cui all’art. 22 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con modalità informatiche.

La dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:

- dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

- generalità e nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione ed estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;

- tipologia e modalità d’impiego;

- attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (cd. Colf), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, non inferiore a 20.000 € annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 € annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

- attestazione dell’occupazione del lavoratore alla data del 30 giugno 2009 e da almeno tre mesi;

- dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’orario lavorativo non è inferiore alle 20 ore settimanali, come stabilito dall’art. 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al DPR n. 394/1999;

- proposta di contratto di soggiorno (art. 5-bis del T.U. D.Lgs. n. 286/1998);

- estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario.

Il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione per uno o due lavoratori domestici extracomunitari addetti all’assistenza alla persona, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza e, nel caso, la necessità di avvalersi di due unità, a pena di inammissibilità della dichiarazione.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità e di ammissibilità della dichiarazione e, acquisito il parere della questura che non sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti a presentarsi per la stipulazione del contratto di soggiorno di cui all’art. 5bis del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo determina l’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento.

Si precisa che in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro.

Per i cittadini extracomunitari per i quali era stato chiesto nulla osta al lavoro subordinato, la dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di lavoro domestico (colf e badanti) per il medesimo lavoratore , presentata ai sensi dei Decreti Flussi 2007 e 2008 (Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008 – Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008).

Il datore di lavoro, entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS, ai sensi dell’art. 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentando l’apposito modulo LDEM09extraUE, disponibile dal 1° ottobre 2009 sul sito Internet dell’Istituto.

L’Inps provvede poi a trasmettere i dati necessari per gli altri adempimenti ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Inail, nonché ai Servizi regionali.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS e il rilascio del permesso di soggiorno comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Regolarizzazione colf e badanti. Istruzioni Inps.

Regolarizzazione colf e badanti: legge n. 102 del 3 agosto 2009 SINTESI DEI PUNTI PRINCIPALI DELLA LEGGE

Datori di lavoro: possono essere italiani, cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, extracomunitari in possesso di titolo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art.9 D.Lgs 286/98), cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario.
Sono assimilati ai datori di lavoro persona fisica, ai sensi delle norme vigenti, le comunità religiose, le convivenze militari, le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale).

Lavoratori: possono essere italiani, cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità, che consente attività di lavoro subordinato, cittadini extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale.
Nel caso di emersione di lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno, ciascun nucleo familiare potrà presentare dichiarazione al massimo per un lavoratore addetto al bisogno familiare e due lavoratori addetti all’assistenza di persona non autosufficiente ed alla stipulazione del contratto di soggiorno. Dovrà essere presentata certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con Servizio sanitario nazionale attestante la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per cui si chiede assistenza.

Condizioni per l’emersione: possono presentare la dichiarazione di emersione i datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi i lavoratori (italiani/comunitari/extracomunitari) e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione adibendoli a:
assistenza per sè o altri componenti della famiglia, anche non conviventi, non autosufficienti (badanti).
lavoro domestico di assistenza al bisogno familiare (colf).
Possono essere regolarizzati anche periodi antecedenti il 1 aprile 2009 alle modalità di corresponsione di quanto dovuto come contributi e interessi stabiliti in apposito Decreto del Ministero del Lavoro. A tal fine il datore di lavoro, dopo l’iscrizione del rapporto di lavoro all’INPS, sarà invitato a compilare un apposito modulo (LD15 ter).

Modalità:

Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di € 500,00 di cui una parte coprirà a fini previdenziali e assistenziali il periodo di lavoro aprile- giugno 2009 ( 2 trimestre 2009). Il pagamento deve essere effettuato, presso sportelli bancari, uffici postali o con modalità on line, attraverso il modello “F24 – versamenti con elementi identificativi “ disponibile sul sito dell’ Agenzia delle Entrate, il sito Inps, sul sito del Ministero del Lavoro e sul sito del Ministero dell’Interno.

La dichiarazione di emersione può essere presentata dal 1° al 30 settembre a:

INPS se riferita a lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno che consente attività di lavoro subordinato e in corso di validità, utilizzando il mod. LD-EM2009, disponibile sul sito Internet dell’INPS e inviabile on line dal 1° settembre.
La dichiarazione ha efficacia di comunicazione obbligatoria e sarà trasmessa ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Inail, nonché ai Servizi regionali.
Il modulo può essere compilato e inviato on line oppure presentato o spedito ad una sede INPS e in tale caso farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Sul modulo è richiesta l’indicazione degli estremi di pagamento del contributo forfetario.
L’INPS provvederà all’iscrizione del rapporto di lavoro dopo la verifica dell’avvenuto pagamento della quota forfetaria e della rispondenza di quanto dichiarato alle norme vigenti in materia di lavoro domestico e ne darà comunicazione al datore di lavoro, inviando contestualmente i bollettini necessari per il pagamento dei contributi successivi al 2 trimestre 2009.

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE se riferita a lavoratori extracomunitari. La dichiarazione deve essere presentata con modalità informatiche e contenere, pena l’inamissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro (titolo di soggiorno se extracomunitario)
b) le generalità, nazionalità ed estremi del passaporto del lavoratore extracomunitario
c) la tipologia e modalità di impiego
d) l’attestazione, se la dichiarazione è riferita ad un lavoratore addetto al bisogno familiare (colf) di un reddito imponibile- risultante da dichiarazione dei redditi 2008 – non inferiore a € 20.000,00 annui, per nucleo familiare con un solo percettore di redditi oppure non inferiore a € 25.000,00 annui per nucleo familiare con più percettori di reddito.
e) l’attestazione sul periodo di occupazione dal 1 aprile alla data di presentazione della dichiarazione
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella stabilita dal CCNL e, nel caso di lavoratore addetto al bisogno familiare, che l’orario di lavoro non è inferiore a quello indicato all’art.30 bis, comma 3, lettera c) DPR 394/99 (20 ore settimanali)
g) la proposta di contratto di soggiorno
h) gli estremi del pagamento del contributo forfetario.

Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.
Tutte le informazioni relative alla dichiarazione, al modello relativo, alle norme collegate ecc.. sono disponibili sul sito del Ministero Interno.

Entro 24 ore dalla stipula del permesso di soggiorno il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS, utilizzando il mod. LD-EM2009extraUE, disponibile sul sito internet dell’INPS da ottobre.

EFFETTI GIURIDICI

Dal 1 luglio 2009, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 78 e fino alla conclusione del procedimento volto all’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale nonché delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

Per i lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità l’iscrizione del rapporto di lavoro all’INPS comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale

Per i lavoratori extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS ed alla successiva iscrizione del rapporto di lavoro, nonché il rilascio del permesso di soggiorno comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.