Ricongiungimento familiare del genitore naturale

PREMESSA

“è consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore”

Ricongiungimento familiare del genitore naturale
Circolare n. 4848 del 27 luglio 2010 Ministero dell’Interno

L’art. 1 comma 22 lett. t della normativa in oggetto sostituisce il comma 5 dell’art. 29 del T.U. n. 286/98 e prevede la possibilità per il genitore naturale di ricongiungersi al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, purchè dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito; ai fini della sussistenza di tali requisiti, si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore.

Si informa che, per consentire la presentazione della istanza di ricongiungimento in argomento, è stato predisposto un nuovo modulo telematico, denominato GN, reperibile sul sito www.interno.it, che dovrà essere compilato dal genitore già regolarmente soggiornante in Italia per presentare la domanda di ricongiungimento in nome e per conto del figlio minore.

Le procedure per la registrazione dell’utente, per la compilazione della modulistica e per l’invio della domanda – rinvenibili sul sito internet www.interno.it nella sezione “ricongiungimento familiare” – sono identiche a quelle già da tempo in uso, ampiamente illustrate con le pregresse circolari sulla materia.

Peraltro, si evidenzia che il genitore naturale del richiedente dovrà specificare nella domanda l’alloggio che sarà occupato dal genitore naturale beneficiario. Tale alloggio dovrà essere conforme ai requisiti già previsti dalle norme vigenti in materia di ricongiungimento familiare.

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61 numero 11-bis del codice penale

Sollevata questioni di legittimità costituzionale dai Tribunali di Livorno e di Ferrara dell’art. 61, numero 11-bis, del codice penale, che prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole «mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale». Disposizione censurata introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125.

corte.jpgLa Corte Costituzionale con sentenza 249/2010 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61 numero 11-bis del codice penale e in via consequenziale l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

Infatti la qualità di immigrato «irregolare» – che si acquista con l’ingresso illegale nel territorio italiano o con il trattenimento dopo la scadenza del titolo per il soggiorno, dovuta anche a colposa mancata rinnovazione dello stesso entro i termini stabiliti – diventa uno “stigma”, che funge da premessa ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto, (more…)

Domanda cittadinanza

Domanda di cittadinanza ora visibile lo stato della pratica sul sito del Ministero dell’Interno.

Da www.interno.it passare a “Cittadinanza

Poi sul link “Consulta la tua pratica

cittadinanza.jpg cittadinanza.interno.it 

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Subentro nuovo datore. Flussi stagionali

Al momento della presentazione al SUI Sportello Unico Immigrazione, qualora il datore non intenda più procedere all’assunzione del lavoratore stagionale - purchè con motivate giustificazioni -  potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore per la stessa ‘tipologia’ e ‘durata’ del rapporto di lavoro cessato.

Frodi, lavoro nero e permesso lavoro stagionale

Controlli serrati sul lavoro stagionale.

Le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, al fine di rilasciare il prescritto parere, dovranno valutare con rigore la sussistenza di episodi in cui i datori di lavoro stagionali, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca di nulla osta già rilasciati.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro quarantotto ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione.

Mentre la richiesta di revoca del nulla osta può essere accolta solo se è già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in caso di presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Test lingua italiana. Stranieri esentati.

Stranieri che non sono tenuti al test sulla conoscenza della lingua italiana ai fini della carta di soggiorno (ora permesso CE) :

- In possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue
- Ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa
- Ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa (more…)

Accordo di integrazione, approvazione.

ACCORDO DI INTEGRAZIONE
Destinatari: gli stranieri che entrano per la prima volta nel territorio
italiano.
Stipulazione: presso lo sportello unico o la questura contestualmente alla
presentazione della domanda di permesso di soggiorno.
Durata accordo: due anni.
Fascia di età: dai 16 ai 65 anni.
Minori: tra i 16 e i 18 anni l’accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai
soggetti esercenti la potestà genitoriale. Per i minori non accompagnati
affidati o sottoposti
a tutela l’accordo è sostituito dal completamento del
progetto di integrazione sociale e civile.
Esclusioni: istanza di permesso di soggiorno inferiore ad un anno;
patologie o handicap tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da
determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Per le
vittime di tratta, di violenza o grave sfruttamento, l’accordo è sostituito
dal completamento del percorso di protezione sociale. (more…)