Violazione di sigilli e dissequestro

Dissequestro e violazione di sigilli ex articolo 349 codice penale, orientamenti giurisprudenziali

Cassazione 21 marzo 1994
In tema di violazione di sigilli, il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica ed impedisce la configurabilità stessa del reato ove il privato li rimuova senza attendere l’intervento degli organi esecutivi all’uopo delegati.

Cass. n. 8668 del 1 marzo 2007
Il delitto di violazione di sigilli, di cui all’art. 349 cod. pen., non si configura allorché la ripresa dell’attività edilizia sia avvenuta prima della rimozione dei sigilli, ma successivamente alla revoca del sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, atteso che il fine di assicurare la conservazione ed identità della cosa risulta superato dalla nuova statuizione del giudice.

SENTENZA

.. perché ricorra il delitto di cui all’art. 349 c.p., la legge prevede solo che i sigilli siano apposti per imposizione normativa o per ordine della autorità non richiedendo, anche, che il relativo provvedimento sia immune da vizi che, se esistenti, possono essere fatti valere utilizzando i rimedi che l’ordinamento predispone. Tuttavia il problema che il caso pone è diverso e concerne la possibilità per il privato di disporre del bene oggetto del vincolo reale quando il sequestro, sulla cui legittimità non si discute, è venuto meno per disposizione della autorità giudiziaria, ma i sigilli non sono stati formalmente rimossi;

la Corte ritiene di rispondere positivamente al quesito. L’interesse protetto dalla norma dell’art. 349 c.p. consiste nel rispetto dei segni esteriori che sono la manifestazione della volontà, della legge o della competente autorità, di impedire atti di manomissione o di disposizione del bene da parte di persone non autorizzate.

Ora, nel caso concreto, il fine di assicurare con il sigillo la conservazione o la identità della cosa era superato con la statuizione irrevocabile del Giudice che aveva revocato il sequestro con conseguente restituzione del bene allo avente diritto;

la disposizione aveva efficacia dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e non dal momento in cui i sigilli fossero stati in modo formale rimossi. Pertanto, era venuto meno l’interesse pubblico a garantire l’intangibilità del bene mediante un sigillo che era il simbolo di un ordine del Giudice caducato con la sentenza irrevocabile. Dal momento che i sigilli erano privi di rilevanza giuridica e non vi era uno status quo da preservare, il privato era falcotizzato a rimuoverli senza attendere l’intervento degli organi esecutivi all’uopo delegati (conf. Cassazione sezione sesta, sentenza n. 6342/1994).

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